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Art. 29
III. Procedura 1L’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All’istanza vanno allegati:
2La parte che si oppone all’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere sentita; essa può produrre le proprie prove. 3Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione. |
