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Art. 32
VI. Iscrizione nei registri dello stato civile 1La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza. 2L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. 3Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell’iscrizione. |