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Art. 37
IV. Nome 1. Principio 1Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all’estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. 2Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. |