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Art. 38
2. Cambiamento del nome 1Competenti per il cambiamento del nome sono le autorità svizzere del domicilio dell’instante. 2Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento del nome all’autorità del suo Cantone di origine. 3Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal diritto svizzero. |