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Art. 52
II. Diritto applicabile 1. Scelta del diritto applicabile a. Principio 1I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi. 2I coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati di origine. L’articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile. |