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Art. 82
II. Diritto applicabile 1. Principio 1I rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio. 2Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune. 3Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95). |
