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Art. 96
III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri 1Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:
2Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato. 3I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera. |