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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 102
c. Cose che giungono in Svizzera
1 Se una cosa mobile giunge in Svizzera senza che l’acquisto o la perdita di un diritto reale su di essa sia già avvenuto all’estero, gli antefatti all’estero sono considerati avvenuti in Svizzera.
2 La riserva di proprietà costituita validamente all’estero su una cosa mobile che giunge in Svizzera è quivi valida per soli tre mesi se non conforme alle esigenze del diritto svizzero.
3 L’esistenza di una siffatta riserva non è opponibile al terzo di buona fede.