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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 108b
II. Competenza
1 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.
2 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.