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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 112
I. Competenza
1. Domicilio e stabile organizzazione
1 Per le azioni derivanti da contratto sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.
2 Per le azioni fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.