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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 119
b. Fondi
1 I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione.
2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.
3 La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo, eccetto ch’esso consenta l’applicazione di un altro diritto. Se il fondo è situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.