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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 130
2. In particolare
1 Per i danni causati da un impianto nucleare o dal trasporto di materiale nucleare sono competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui si è prodotto l’evento dannoso.
2 Se questo luogo non può essere determinato, sono competenti:
a.
in caso di responsabilità dell’esercente dell’impianto nucleare, i tribunali svizzeri del luogo di situazione dell’impianto;
b.
in caso di responsabilità del titolare del permesso di trasporto, i tribunali svizzeri del domicilio, anche elettivo, di costui.
3 Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso contro il titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita o utilizzata.63
63Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).