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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 139
f. Lesione della personalità
1 Le pretese derivanti da una lesione arrecata alla personalità tramite i mezzi di comunicazione sociale, segnatamente tramite la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi di pubblica informazione, sono regolate, a scelta del danneggiato:
a.
dal diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, sempreché l’autore della lesione dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato;
b.
dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora abituale dell’autore della lesione o
c.
dal diritto dello Stato in cui l’atto lesivo esplica effetto, sempreché l’autore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.
2 Il diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale periodici è regolato esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è apparsa la pubblicazione o è stata diffusa l’emissione radiofonica o televisiva.
3 Il capoverso 1 si applica anche alle pretese per lesione della personalità risultante da un trattamento di dati personali come pure per pregiudizio arrecato al diritto d’accesso ai dati personali.65
65Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).