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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 14
II. Rinvio di ritorno e rinvio altrove
1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev’essere osservato qualora la presente legge lo preveda.
2 In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev’essere osservato.