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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 17
V. Clausola di riserva
L’applicazione di disposizioni del diritto straniero è esclusa se dovesse condurre a un esito incompatibile con l’ordine pubblico svizzero.