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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 34
II. Capacità giuridica
1 La capacità giuridica è regolata dal diritto svizzero.
2 Inizio e fine della personalità sono regolati dal diritto cui sottostà il rapporto giuridico che presuppone la capacità giuridica.