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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 41
V. Dichiarazione di scomparsa
1. Competenza e diritto applicabile
1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso.
2 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.
3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.