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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 45
III. Matrimonio celebrato all’estero
1 Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera.
2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.24
3 Il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.25
24 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
25 Introdotto dall’all. n. 17 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).