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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 52
II. Diritto applicabile
1. Scelta del diritto applicabile
a. Principio
1 I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi.
2 I coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati di origine. L’articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.