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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 58
III. Decisioni straniere
1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute in Svizzera se:
a.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto;
b.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge attore, presupposto che il coniuge convenuto non fosse domiciliato in Svizzera;
c.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la presente legge o
d.
concernono fondi e sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi.
2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell’unione coniugale od in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96).