del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
V. Costituzione in giudizio del convenuto
Nelle controversie patrimoniali, l’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito, sempreché quest’ultimo non possa declinare la propria competenza giusta l’articolo 5 capoverso 3.