Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 65d
IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica
Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:
a.
pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica; e
b.
la proposizione dell’azione o dell’istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.