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Art. 145a67
1a. Trasmissione mediante un titolo 1 Il diritto designato in un titolo che ha forma cartacea o equivalente determina se un credito è rappresentato e trasmesso mediante tale titolo. In mancanza di tale designazione si applica il diritto dello Stato in cui l’emittente ha la sede o, in mancanza di questa, la dimora abituale. 2 Per quanto riguarda i diritti reali su un titolo materiale sono fatte salve le disposizioni del capitolo 7. 67 Introdotto dal n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |