Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 147
III. Moneta 1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione. 2 Gli effetti che una moneta esplica sull’ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest’ultimo. 3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire. |