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Art. 165
VII. Decisioni straniere 1 Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario sono riconosciute in Svizzera se:
2 Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era domiciliato in Svizzera. |