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Art. 102
c. Cose che giungono in Svizzera 1 Se una cosa mobile giunge in Svizzera senza che l’acquisto o la perdita di un diritto reale su di essa sia già avvenuto all’estero, gli antefatti all’estero sono considerati avvenuti in Svizzera. 2 La riserva di proprietà costituita validamente all’estero su una cosa mobile che giunge in Svizzera è quivi valida per soli tre mesi se non conforme alle esigenze del diritto svizzero. 3 L’esistenza di una siffatta riserva non è opponibile al terzo di buona fede. |