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Art. 130a76
b. Diritto d’accesso in relazione a collezioni di dati Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso nei confronti del titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita o utilizzata. 76 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). |