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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 100
2. Cose mobili
a. Principio
1 L’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell’antefatto da cui derivano.
2 Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto del luogo di situazione.