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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 104
e. Scelta del diritto applicabile
1 Le parti possono sottoporre l’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili al diritto dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione ovvero al diritto regolatore del negozio giuridico di base.
2 La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.