Legge federale
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Art. 105
3. Norme speciali a. Costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito e di altri diritti 1 La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi. 2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio. Lo stesso vale per la costituzione in pegno di altri diritti, in quanto siano rappresentati da un diritto valore, un titolo di credito o un titolo equivalente; altrimenti la loro costituzione in pegno è regolata dal diritto loro applicabile.57 3 Il diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del diritto costituito in pegno. 57 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |