Legge federale
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Art. 111
III. Decisioni straniere 1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:
2 Le decisioni straniere concernenti la validità o l’iscrizione di diritti immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione. 66 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |