Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 114
3. Contratti con consumatori
1 Le azioni del consumatore derivanti da contratti per i quali sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1 devono essere proposte, a scelta del consumatore, ai tribunali svizzeri:
a.
del domicilio o della dimora abituale del consumatore o
b.
del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del fornitore.
2 Il consumatore non può rinunciare a priori al foro del suo domicilio o della sua dimora abituale.