Legge federale
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Art. 118
2. In particolare a. Compravendita di cose mobili corporee 1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell’Aia del 15 giugno 195570 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. 2 È fatto salvo l’articolo 120. |