1 Gli atti d’assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Svizzera sono eseguiti giusta il diritto svizzero.
2 Ad istanza dell’autorità richiedente, si possono applicare o considerare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l’attuazione di una pretesa giuridica all’estero e sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all’interessato.
3 I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all’estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa degna di protezione.
4 Alle rogatorie di notifica o di assunzioni di prove in Svizzera e dalla Svizzera è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1° marzo 195414 relativa alla procedura civile.
13 Introdotto dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).