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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 120
c. Contratti con consumatori
1 I contratti concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all’uso personale o familiare del consumatore e non connessa con l’attività professionale o commerciale di costui sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale del consumatore se:
a.
il fornitore ha ricevuto l’ordinazione in questo Stato;
b.
la stipulazione del contratto è stata preceduta in questo Stato da un’offerta o da una pubblicità e il consumatore vi ha compiuto gli atti giuridici necessari per la stipulazione medesima o
c.
il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all’estero per fare l’ordinazione.
2 Le parti non possono scegliere il diritto applicabile.