Legge federale
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Art. 13074
2. In particolare a. Incidenti nucleari 1 La competenza per le azioni in materia di incidenti nucleari è retta dalla Convenzione del 29 luglio 196075 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004 (Convenzione di Parigi). 2 Se secondo la Convenzione di Parigi sono competenti i tribunali svizzeri, l’azione deve essere promossa nel Cantone in cui si è prodotto l’incidente oppure, se il luogo dell’incidente si trova fuori dal territorio delle Parti contraenti o non può essere determinato con certezza, nel Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile. Se risultano competenti più fori, l’azione deve essere promossa nel Cantone che presenta il legame più stretto con l’incidente e ne subisce maggiormente le conseguenze ai sensi dell’articolo 13 paragrafo (f) capoverso (ii) della Convenzione di Parigi. 3 L’ordinamento delle competenze di cui al capoverso 2 si applica per analogia anche alle azioni in materia di incidenti nucleari alle quali non è applicabile la Convenzione di Parigi. Se, in un siffatto caso, né il luogo del sinistro nucleare né l’impianto nucleare si trovano in Svizzera, l’azione può essere proposta nel Cantone in cui si è prodotto il danno. Se si sono prodotti danni in più di un Cantone, è competente il Cantone che subisce maggiormente le conseguenze dell’incidente.76 74 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). 76 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |