Legge federale
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Art. 130a77
b. Diritto d’accesso e di consultazione in relazione al trattamento di dati personali Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso o di consultazione in relazione al trattamento di dati personali sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129. 77 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RU 2022 43; FF 2007 4957). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |