1 Le pretese derivanti da un incidente nucleare sottostanno al diritto svizzero.
2 Se l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile è situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Parigi80, il diritto di tale Stato determina:
a.
se il campo d’applicazione dell’obbligo di risarcimento dei danni nucleari dell’esercente è più ampio di quello di cui all’articolo 2 paragrafo (b) della Convenzione di Parigi;
b.
se e in quale misura è risarcito un danno nucleare nei casi di cui all’articolo 9 della Convenzione di Parigi.
3 Il capoverso 2 si applica per analogia all’esercente di un impianto nucleare situato in uno Stato non Parte contraente della Convenzione di Parigi, in quanto tale Stato preveda una regolamentazione almeno equivalente a quella della Svizzera.
79 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).