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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 147
III. Moneta
1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.
2 Gli effetti che una moneta esplica sull’ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest’ultimo.
3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.