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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 148
IV. Prescrizione e estinzione di un credito
1 La prescrizione e l’estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest’ultimo.
2 In caso di compensazione, l’estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s’intende estinguere in tal modo.
3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).