1 Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate:
- a.
- nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o
- b.
- nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempreché le pretese siano connesse con un’attività svolta in tale Stato.
2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se:
- a.83
- concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera;
- b.
- concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consumatore e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1;
- c.
- concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata pronunciata nel luogo di lavoro o dell’azienda e il lavoratore non era domiciliato in Svizzera;
- d.
- concerne pretese derivanti dall’esercizio di una stabile organizzazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima;
- e.
- concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera, o
- f.84
- concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto oppure, in caso di incidente nucleare, nel luogo in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
83 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
84 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).