Legge federale
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Art. 149e
V. Decisioni straniere 1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:
2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni. |