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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 149e
V. Decisioni straniere
1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:
a.
sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1;
b.
sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;
c.
sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;
d.
sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o
e.
sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.