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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 15
III. Clausola d’eccezione
1 Il diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplicabile qualora dall’insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro.
2 La presente disposizione non si applica nel caso in cui il diritto applicabile sia stato scelto dalle parti.