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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 152
2. Responsabilità per società estere
Per le azioni contro le persone responsabili giusta l’articolo 159, come anche contro la società estera per la quale esse agiscono, sono competenti:
a.
i tribunali svizzeri del domicilio o, mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto o
b.
i tribunali svizzeri del luogo in cui la società è amministrata effettivamente.