Legge federale
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Art. 163a96
3. Fusione a. Fusione con una società svizzera 1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante immigrazione). 2 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero. 96 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765). |