Legge federale
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Art. 163d100
4. Scissione e trasferimento di patrimonio 1 Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio a cui partecipano una società svizzera e una società straniera. L’articolo 163b capoverso 3 non si applica al trasferimento di patrimonio. 2 Per il rimanente, la scissione e il trasferimento di patrimonio sono regolati dal diritto applicabile alla società che opera la scissione o che trasferisce il suo patrimonio a un altro soggetto giuridico. 3 Per quanto concerne il contratto di scissione, se le condizioni di cui all’articolo 163c capoverso 2 sono soddisfatte, si presume che esso sia disciplinato dal diritto applicabile alla società che opera la scissione. Tali norme si applicano per analogia al contratto di trasferimento. 100 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765). |