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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 167
II. Procedura
1. Competenza
1 Se il debitore ha in Svizzera una succursale iscritta nel registro di commercio, l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev’essere proposta al tribunale competente della sede della succursale. In tutti gli altri casi, l’istanza deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L’articolo 29 è applicabile per analogia.111
2 Se il debitore ha più succursali o se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo.112
3 I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore.
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).
112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).