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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 169
3. Pubblicazione
1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento è pubblicata.
2 Essa è comunicata all’ufficio di esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, all’ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se è il caso, all’Istituto federale della proprietà intellettuale115. La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura di fallimento ancillare, per la revoca del fallimento e per la rinuncia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare.116
115 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
116 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).