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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
del 18 dicembre 1987 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 170
III. Conseguenze giuridiche
1. In genere
1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero.
2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento.
3 La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché né l’amministrazione straniera del fallimento né un creditore secondo l’articolo 172 capoverso 1 chiedano all’ufficio dei fallimenti, prima della ripartizione della somma ricavata, che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.117
117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).